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La serata conviviale del 23 marzo corrente ha avuto il contributo dell' Avvocato Distrettuale dello Stato Dario Bellisario, coniuge della nostra socia Roberta Florio che ci ha intrattenuto sulla tematica del bene comune .

L'argomento è stato trattato partendo dal dato storico/etimologico evocando in primis la filosofia greca Aristotele – che ha individuato il bene comune nella cosiddetta "eudaimonia" traducibile dal greco come stato di benessere individuale e collettivo e poi facendo riferimento al termine latino "communis" derivante dall'espressione cum munus -il termine munus indica il dovere ma anche il dono, il regalo e individuando dunque il munus publicum quale "attività volta al conseguimento o alla gestione di quei beni, ovvero entità materiali o immateriali che soddisfano diritti fondamentali e bisogni socialmente rilevanti per le presenti e future generazioni "-.

Il Relatore ha poi valorizzato l' autonomia come fattore per il perseguimento del bene comune portando l'esempio della Regione a Statuto Speciale Trentino Alto Adige Sud Tirol ove l'autonomia ha giocato un ruolo fondamentale come elemento che facilita il perseguimento del bene comune: autonomia da intendersi quale capacità di autodeterminazione, declinata in ambiti politici, giuridici ed amministrativi e potere di autogoverno di una comunità ritenendo che l'esperienza trentina e sudtirolese possa costituire un modello organizzativo utile anche per altre comunità anche in senso più ampio.

Il Relatore ha fatto un excursus storico sulle origini dell'autonomia in Trentino e Sud Tirolo richiamando l'atto fondativo della tradizione autonomistica che risale al 1027 d. C - pergamena contenente il diploma con cui l'Imperatore del sacro Romano Impero Corrado II il Salico concesse speciali poteri di autogoverno ai principi vescovi di Trento e di Bressanone, autorità che riunivano in una sola figura il potere religiosoe quello temporale; a loro volta i principati vescovili delegarono la gestione di tali risorse alle comunità delle valli. Le comunità di valle ancora oggi conservano taluni compiti e poteri di governo dei beni di interesse comune delle popolazioni di quelle valli anche attraverso i cosiddetti usi civici; oggi esistono le ASUC, ossia le Amministrazioni Separate di Uso Civico Trentine, che hanno assunto funzioni di salvaguardia, tutela della montagna, cura del patrimonio collettivo anche al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico delle zone montane nell'interesse comune. Oggi i beni soggetti ad uso civico godono dello stesso regime giuridico dei beni demaniali, non sono usucapibili e sono tutelabili dall'amministrazione in regime di autotutela. L'autonomia trentino tirolese si è rinnovata nel 1946 grazie ad Alcide De Gasperi che il 5 settembre del 1946, nell'ambito dei Trattati che stabilirono l'assetto dell'Europa al termine della Seconda guerra mondiale, stipulò un accordo con il ministro degli esteri austriaco Karl Gruber che precede l'approvazione della Carta costituzionale italiana e che sta alla base dell'attuale statuto di autonomia speciale delle province di Trento e di Bolzano.

Nella Costituzione e nelle successive Leggi Costituzionali si è data poi attuazione a quel Trattato e si è progressivamente realizzato un regime di forte autonomia a carattere dinamico, in continua evoluzione. Il modello autonomistico del Trentino Alto Adige Sud Tirol ha portato successo e benessere: oggi Trento e Bolzano si dividono stabilmente i primi due posti nelle classifiche per la migliore qualità della vita.

Il Relatore è passato poi ad esaminare la tematica del bilanciamento dei diversi interessi nel perseguire il bene comune che spesso viene risolto in sede giudiziaria alla luce delle norme costituzionali richiamando esempi della pratica giudiziaria che hanno affrontato il tema della tutela dell'ambiente, inserita di recente tra i beni di rilevanza costituzionale, con la modifica degli articoli 9 e 41 della Carta costituzionale; il Relatore ha richiamato: - il caso dell'Ente Parco Adamello Brenta ove si prospettava un conflitto tra la tutela dell'iniziativa economica da un lato e quella dell'ambiente naturale dall'altro, entrambi beni tutelati dall'art.41 Cost:

- il caso che ha coinvolto il Comune di Tires e la Provincia autonoma di Bolzano relativamente alla costruzione di una nuova ed avveniristica cabinovia volta a consentire l'accesso al massiccio del Catinaccio/Rosengarten; in gioco vi erano i contrapposti interessi di benessere/posti di lavoro e l'interesse al mantenimento della integrità;

- il caso della gestione dei grandi carnivori in relazione ai quali si sono posti problemi di bilanciamento tra la tutela della fauna selvatica da un lato e l'attenzione per le attività umane e la tutela della incolumità delle persone; - il caso del Comune di Lavarone, in relazione alla tematica degli usi civici dei terreni contrapposta all' interesse alla realizzazione di una attività turistica consistente in un villaggio con annesso un campeggio che avrebbe portato benessere economico; - il caso relativo alle recenti Olimpiadi invernali ha dato luogo ad una controversia tra la federazione degli ambientalisti sudtirolesi e il Comune di Anterselva, dove è stato realizzato lo stadio per il biathlon. L'associazione ambientalista contestava la creazione di un laghetto artificiale per costituire la riserva di acqua necessaria a garantire l'eventuale innevamento artificiale delle piste di fondo necessarie per le competizioni di biathlon, ritenendo che tale realizzazione alterasse l'ambiente naturale della valle.

Il Relatore ha infine richiamato le giurisdizioni superiori e internazionali richiamando la pronuncia della Corte europea dei Diritti dell'Uomo con sede a Strasburgo (CEDU) che ha emesso il 9 aprile 2024 in relazione all'adozione di provvedimenti idonei al contrasto del cambiamento climatico tra cui:

-Il caso l'associazione Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri contro la Svizzera e riguardava una denuncia di quattro donne e dell'associazione svizzera "Anziane per il clima", relativo alle conseguenze del riscaldamento globale sulle loro condizioni di vita e di salute.

Il Relatore ha anche richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione italiana a sezioni unite che si è pronunciata, riformando una sentenza del Tribunale di Roma, a favore della legittimazione di associazioni per la tutela dell'ambiente ad agire per ottenere una condanna nei confronti dell'ENI spa di CDP e del Ministero delle Finanze quale azionista di ENI a adottare misure di politica energetica più efficaci per tutela ambientale climatica.

Il Relatore ha poi richiamato il Bilancio dello Stato quale bene comune evocando la modifica dell'art.81 della Carta costituzionale nel 2012 che ha introdotto il principio dell'equilibrio di bilancio tra quelli di rilevanza costituzionale nonchè richiamando la giurisprudenza sia contabile che costituzionale che ha definito espressamente il bilancio pubblico quale bene comune.

Da ultimo il Relatore ha menzionato l'uso dell'intelligenza artificiale - che può essere considerata quale nuovo strumento utile per il perseguimento del bene comune da parte della Pubblica Amministrazione - in relazione ad un caso giudiziario in cui per rendere è più efficiente l'espletamento di un concorso pubblico era stata adottata una procedura completamente automatizzata on line per l'esame delle domande di partecipazione attraverso un sistema computerizzato gestito da un algoritmo. Il Tribunale amministrativo, pur dando atto che l'uso di strumenti informatici e di intelligenza artificiale ha una indubbia utilità al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione della pubblica amministrazione, concludeva che occorre sempre, in ultima analisi, fare ricorso a quella che il Tribunale (e in altri casi anche il Consiglio di Stato, supremo organo della giustizia amministrativa) hanno definito come "riserva di umanità" necessaria a garantire che gli strumenti informatici e di intelligenza artificiale siano effettivamente utilizzati per il bene comune e non diano luogo a risultati che nella sostanza finiscano poi per penalizzare ingiustificatamente i cittadini.

Roberta Florio

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Di Riccardo Santoro

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